Art. 12e Misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale 134
L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate: Misura | Condizione |
---|
- a.135
- Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo congenito, carenza di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica, aciduria glutarica di tipo 1, malattia delle urine a sciroppo d’acero, gravi deficienze immunitarie congenite.
| Per i neonati. Analisi di laboratorio secondo l’Elenco delle analisi (EL). | - b.136
- Esame ginecologico preventivo, compreso lo striscio
| I primi due esami, compreso lo striscio (in particolare test di Papanicolau per l’individuazione precoce del carcinoma della cervice, citologia in strato sottile per l’individuazione precoce del carcinoma della cervice con metodi ThinPrep oppure Autocyte Prep/SurePath), con frequenza annuale, successivamente ogni tre anni. Questa frequenza è valevole se i risultati sono normali, altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica. Il test per il virus del papilloma umano nello screening della cervice è escluso dall’assunzione dei costi. | - c.137
- Mammografia di diagnosi precoce
| Dal compimento dei 50 anni, ogni due anni. Nell’ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l’ordinanza del 23 giugno 1999138 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia. | - d.139
- Individuazione precoce del carcinoma del colon
| Persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Metodi d’esame: - –
- identificazione di sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo oppure
- –
- colonoscopia, ogni dieci anni.
Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, dei Grigioni, del Giura, di Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, del Ticino, di Uri, Vaud o del Vallese, per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia. |
134 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076839). 135 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5085). 136 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). 137 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 27 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5125). 138 RS 832.102.4 139 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 1° dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 885).
|