Ordinanza del DFI
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Art. 6
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 48 OAMal o dalle organizzazioni di ergoterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52a OAMal, sempreché:46
2 L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.48 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica. 4 Se l’ergoterapia dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione.49 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195950 su l’assicurazione per l’invalidità, i costi per la continuazione di una ergoterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.51 46 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). 47Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1997 564). 48 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821). 49 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493). 51 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821). |