1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:83
obesità e sovrappeso nel quadro di una «terapia individuale multiprofessionale ambulatoriale strutturata per bambini e adolescenti affetti da sovrappeso o obesità » di cui all’allegato 1 numero 4;
c.
malattie cardiovascolari;
d.
malattie del sistema digestivo;
e.
malattie dei reni;
f.
stato di malnutrizione o di denutrizione;
g.
allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all’alimentazione.
2 Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.
3 Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all’assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell’assicurazione.