Ordinanza del DFI
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Art. 11b
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni della psicoterapia praticata da psicologi e delle relative prestazioni di coordinamento fornite dagli psicologi psicoterapeuti secondo gli articoli 46 e 50c OAMal o dalle organizzazioni di psicologi psicoterapeuti secondo l’articolo 52d OAMal se sono rispettati i principi di cui all’articolo 2 e le prestazioni sono fornite come segue:
2 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a l’assicurazione assume al massimo i costi di 15 sedute d’accertamento e di terapia per ogni prescrizione medica. Prima del termine delle sedute prescritte, lo psicologo psicoterapeuta redige un rapporto all’attenzione del medico prescrivente. 3 Se la psicoterapia per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a deve proseguire dopo 30 sedute, si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 3b. Il rapporto con la proposta di proseguire la psicoterapia è presentato dal medico prescrivente e contiene una valutazione del caso da parte di uno specialista in possesso di un titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale. 4 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b l’assicurazione assume al massimo i costi di 10 sedute d’accertamento e di terapia. |