Ordinanza del DFI
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Art. 34d Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: suddivisione dei medicamenti 220221
1 L’UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei medicamenti di cui all’articolo 65d capoverso 1 OAMal una volta ogni anno civile. Riesamina contemporaneamente i medicamenti che figurano nello stesso gruppo terapeutico (gruppo IT) dell’elenco delle specialità. 1bis I gruppi IT sono suddivisi nelle seguenti unità conformemente all’articolo 65d capoverso 1 OAMal:
2 Sono esclusi dal riesame secondo il capoverso 1 i preparati originali che:
220 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 29.04.2015 e del 21.10.2015 alla fine del presente testo. 221 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). 222 Abrogata dal n. I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). 223 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392). 224 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 21 ott. 2015, in vigore dal 15 nov. 2015 (RU 2015 4189). 225 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). |