Ordinanza del DFI
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Art. 26 Contributo alle spese di trasporto
1 L’assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile. 2 Il trasporto dev’essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso. |