Ordinanza del DFI
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Art. 31 Procedura di ammissione 203
1 Previa consultazione della Commissione federale dei medicamenti (CFM), l’UFSP decide in merito alle:
2 Senza consultare la CFM, l’UFSP decide in merito alle:
3 L’UFSP può sottoporre alla CFM per consultazione le domande di ammissione di cui al capoverso 2, qualora il parere della CFM sia di particolare interesse. 4 La CFM trasmette all’UFSP una raccomandazione in merito alle domande su cui viene consultata. 203 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). 204 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). 205 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). 206 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). |