Ordinanza del DFI
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Art. 31a Procedura di ammissione accelerata 208
1 Se Swissmedic ha approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 21 settembre 2018209 sui medicamenti, l’UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata. 2 Nella procedura di ammissione accelerata il titolare dell’omologazione può presentare una domanda fino a 30 giorni prima della seduta della CFM durante la quale tale domanda sarà trattata. 208 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002 (RU 20023013). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). 209 RS 812.212.21. Il rimando è stato adeguato in applicazione dellʼart. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019. |