Ordinanza del DFI
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Art. 8 Prescrizione o mandato medico 71
1 La prescrizione o il mandato medico determina se il paziente necessita di prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2 o di cure acute e transitorie secondo l’articolo 25a capoverso 2 LAMal72. Nella prescrizione o nel mandato il medico può dichiarare necessarie determinate prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2. 2 La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:
3 Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L’assicurato deve comunicare all’assicuratore l’esito della revisione dell’assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati. 4 Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 2 lettera a possono essere prorogati. 71Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145). 72 RS 832.10 73 Correzione del 24 set. 2019 (RU 2019 3039). |