Ordinanza del DFI
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Art. 38 Parte propria alla distribuzione 255
1Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:
2 Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:
3 Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta all’80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna. 4 La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori. L’UFSP può tenere conto di condizioni di distribuzione particolari. 255 Originario art. 35a. Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251). |