Ordinanza del DFI
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Art. 4b
L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono soddisfatte le condizioni esposte qui di seguito:
27 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). 28 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). 29 Il doc. può essere consultato allʼindirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (in tedesco e francese). 30 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). 31 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392). 33 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo www.ufsp.ch/rif (disponibile in tedesco e francese) 34 Il doc. può essere consultato allʼindirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (in tedesco e francese). |