Ordinanza del DFI
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Art. 43 Esigenze supplementari in materia di genetica medica 293
1 Le analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori:
2 Singole analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori:
293 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). 294 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807). 296 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807). |