Ordinanza del DFI
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Art. 11 Condizioni
1 L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.97 2 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica. 3 Se una terapia logopedica dev’essere continuata a carico dell’assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un’ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione. 4 Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all’anno in merito al decorso e all’ulteriore indicazione della terapia. 5 I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell’assicuratore. 97 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537). |