Ordinanza del DFI
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Art. 11a
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni diagnostiche effettuate, previa prescrizione medica, da neuropsicologi autorizzati ai sensi dell’articolo 50bOAMal o da organizzazioni di neuropsicologia autorizzate ai sensi dell’articolo 52d OAMal.99 2 Assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di sei sedute. Per anno e paziente sono possibili solo due prescrizioni mediche. 99 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). |