Ordinanza del DFI
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Art. 18 Malattie sistemiche 183
1 L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell’affezione: (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal184):
2 L’assicurazione assume i costi di cui al capoverso 1 soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.187 183 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923). 185 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923). 186 Abrogata dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923). 187Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002 (RU 20023013). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7151). |