Ordinanza del DFI
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Art. 34b Confronto con i prezzi praticati all’estero: detrazioni e sconto dei fabbricanti 252
1 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, al prezzo di costo per le farmacie o al prezzo di vendita al pubblico sono applicate le seguenti detrazioni secondo l’articolo 65bquater capoverso 1 OAMal:
2 Se il titolare dell’omologazione è in grado di dimostrare che in Danimarca o in Gran Bretagna la detrazione effettiva diverge dalla detrazione di cui al capoverso 1, si applica la detrazione effettiva. La detrazione dal prezzo di costo per le farmacie o dal prezzo di vendita al pubblico non può tuttavia essere inferiore ai seguenti valori:
3 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, dal prezzo di fabbrica per la consegna praticato in Germania sono detratti i seguenti sconti dei fabbricanti secondo l’articolo 65bquater capoverso 2 OAMal:
4 Se il titolare dell’omologazione o l’UFSP è in grado di dimostrare che lo sconto effettivo dei fabbricanti diverge dallo sconto dei fabbricanti di cui al capoverso 3, si detrae lo sconto effettivo dei fabbricanti.255 252 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015 (RU 2015 1359). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571). 253 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 29 nov. 2023 alla fine del testo. 254 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807). 255 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807). |