Ordinanza del DFI
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Art. 38e Sconto di prezzo su medicamenti omologati da Swissmedic non ammessi nell’elenco delle specialità nell’ambito dell’articolo 71 a capoverso 1 lettera b OAMal
1Nel caso di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera b OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65bquater OAMal deve essere applicato il seguente sconto di prezzo:
2 Sono esclusi dagli sconti di prezzo di cui al capoverso 1 i generici e i medicamenti biosimilari i cui prezzi, al netto degli sconti, sarebbero inferiori al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente. 3 12 mesi dopo l’omologazione definitiva da parte di Swissmedic, al prezzo rimunerato si applica un ulteriore sconto del 10 per cento. 4 Sono considerati costi terapeutici molto bassi secondo l’articolo 71b capoverso 3 OAMal:
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