1 Se un intervento elettivo di cui all’allegato 1a numero I viene eseguito in ambito ospedaliero, l’assicurazione assume i costi per l’esecuzione dell’intervento soltanto se un’esecuzione ambulatoriale non è appropriata o non è economica a causa di circostanze particolari.
2 Un’esecuzione ambulatoriale non è appropriata o non è economica a causa di circostanze particolari se è soddisfatto uno dei criteri di cui all’allegato 1a numero II.
3 In circostanze diverse da quelle secondo i criteri di cui all’allegato 1a numero II va precedentemente richiesta la garanzia speciale dell’assicuratore. Quest’ultimo tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.
4 Lʼallegato 1a non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato 1a sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP13.14
12 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 23612837).