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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1
1 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3670).
Art. 9c
1 L’assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:
a.
infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),
b.
un centro di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all’articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).
2 La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l’istruzione attinenti all’ambito delle cure (Diabetes mellitus).
3 L’assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica. Se la consulenza dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli une proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell’assicurazione.94
4 I dietisti (art. 50aOAMal) che operano in centri di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all’articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.
94 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4253).