Ordinanza del DFI
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Art. 11c
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni fornite, previa prescrizione medica, dai podologi autorizzati ai sensi dell’articolo 50d OAMal o dalle organizzazioni di podologia autorizzate ai sensi dell’articolo 52f OAMal, sempreché:
2 L’assicurazione assume, per anno civile, i costi per il numero massimo di sedute seguente:
3 Una nuova prescrizione medica è necessaria per il proseguimento della pedicure medica a carico dell’assicurazione dopo la fine di un anno civile. |