Art. 34d Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: suddivisione dei medicamenti 263264
1 L’UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei medicamenti di cui all’articolo 65d capoverso 1 OAMal una volta ogni anno civile. Riesamina contemporaneamente i medicamenti che figurano nello stesso gruppo terapeutico (gruppo IT) dell’elenco delle specialità. 1bis I gruppi IT sono suddivisi nelle seguenti unità conformemente all’articolo 65d capoverso 1 OAMal: - a.
- unità A:
- 1.
- gastroenterologici (04),
- 2.
- metabolismo (07),
- 3.
- antidoti (15),
- 4.
- scambiatori di cationi (16),
- 5.265
- ...
- 6.
- gastroenterologici medicina complementare (54),
- 7.
- metabolismo medicina complementare (57).
- b.
- Unità B:
- 1.
- sistema nervoso (01),
- 2.
- reni e bilancio idrico (05),
- 3.
- sangue (06),
- 4.
- dermatologici (10),
- 5.
- odontostomatologici (13),
- 6.
- diagnostici (14),
- 7.
- sistema nervoso medicina complementare (51),
- 8.
- reni e metabolismo dell’acqua medicina complementare (55),
- 9.
- sangue medicina complementare (56),
- 10.
- dermatologici medicina complementare (60).
- c.
- Unità C:
- 1.
- sistema cardiovascolare (02),
- 2.
- sistema respiratorio (03),
- 3.
- malattie infettive (08),
- 4.
- ginecologici (09),
- 5.
- oftalmologici (11),
- 6.
- otorinolaringologici (12),
- [tab]
- 6a.266 ulteriori medicamenti della medicina complementare (20),
- 7.
- sistema cardiovascolare medicina complementare (52),
- 8.
- sistema respiratorio medicina complementare (53),
- 9.
- malattie infettive medicina complementare (58),
- 10.
- ginecologici medicina complementare (59),
- 11.
- oftalmologici medicina complementare (61),
- 12.
- otorinolaringologici medicina complementare (62).267
2 Sono esclusi dal riesame secondo il capoverso 1 i preparati originali che: - a.268
- dall’ultimo riesame dell’economicità sono stati sottoposti a un riesame del prezzo in base a un’estensione dell’indicazione oppure a una modificazione o soppressione di una limitazione secondo l’articolo 65f capoverso 4 OAMal; l’UFSP procede al riesame di questi preparati originali al più presto nel secondo anno dopo l’ultimo riesame del prezzo;
- b.
- il 1° gennaio dell’anno del riesame figurano nell’elenco delle specialità da meno di 13 mesi;
- c.269
- sono stati ammessi temporaneamente nell’elenco delle specialità oppure sono rimunerati temporaneamente per almeno un’indicazione.
263 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 29.04.2015, del 01.02.2017 e del 22.09.2023 alla fine del presente testo. 264 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). 265 Abrogata dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). 266 Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392). 267 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 ott. 2015, in vigore dal 15 nov. 2015 (RU 2015 4189). 268 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). 269 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
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