Ordinanza del DFI
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Art. 38a295
1 Per i medicamenti il cui prezzo di fabbrica per la consegna supera almeno del 10 per cento la media dei prezzi di fabbrica per la consegna dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi figuranti nell’elenco delle specialità, l’aliquota percentuale ammonta al 40 per cento dei costi eccedenti la franchigia. 2 Il capoverso 1 si applica ai preparati originali, ai generici, ai medicamenti in co-marketing, ai preparati di riferimento e ai medicamenti biosimilari.296 3 Per il calcolo della media del terzo meno caro è determinante il prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che raggiunge la cifra d’affari più elevata per dosaggio di una forma di commercio di tutti i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi figuranti nell’elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d’affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con la stessa composizione di principi attivi. 4 La media del terzo meno caro è determinata il 1° dicembre oppure dopo l’ammissione del primo generico o del primo medicamento biosimilare nell’elenco delle specialità. 5 Se il titolare dell’omologazione di un medicamento riduce il prezzo di fabbrica per la consegna sotto la media dei prezzi di fabbrica per la consegna del terzo meno caro di tutti i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi tanto da rendere applicabile un’aliquota percentuale del 10 per cento, lo stesso tasso di riduzione deve essere applicato a tutte le confezioni per dosaggio di una forma di commercio. 6 Se, dopo la scadenza del brevetto, il titolare dell’omologazione per un preparato originale, un preparato di riferimento o un medicamento in co-marketing riduce in un’unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna di tutte le confezioni adeguandolo al livello di prezzo di cui all’articolo 65c capoverso 2 o all’articolo 65cbis capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un’aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia. 7 Se, per motivi d’ordine medico dimostrabili, il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente un preparato originale o un preparato di riferimento o il farmacista rifiuta una sostituzione, il capoverso 1 non è applicabile. 8 Il medico o il chiropratico e il farmacista informano il paziente se:
9 Il presente articolo si applica anche ai medicamenti rimunerati secondo le disposizioni di cui all’articolo 71a OAMal. 295 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017 (RU 2017633). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571). 296 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023773). |