1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 47 OAMal o delle organizzazioni di fisioterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:39
- a.
- misure di esame e valutazione fisioterapici;
- b.
- misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione:
- 1.
- chinesiterapia attiva e passiva,
- 2.
- terapia manuale,
- 3.
- fisioterapia per alleviare la tensione,
- 4.
- fisioterapia respiratoria (comprese le inalazioni di aerosol),
- 5.
- terapia medica di allenamento,
- 6.
- fisioterapia linfologica,
- 7.
- chinesiterapia in acqua,
- 8.40
- ippoterapia in caso di sclerosi multipla, paresi cerebrale e trisomia 21,
- 9.
- fisioterapia cardio-circolatoria,
- 10.
- fisioterapia uroginecologica e urologica;
- c.
- misure fisiche:
- 1.
- terapia del caldo e terapia del freddo,
- 2.
- elettroterapia,
- 3.
- terapia della luce (ultravioletta, infrarossa, luce rossa),
- 4.
- ultrasuoni,
- 5.
- idroterapia,
- 6.
- massaggio muscolare e massaggio del tessuto connettivo.41
1bis Le misure terapeutiche di cui all’articolo 5 capoverso 1 numeri 1, 3–5, 7 e 9 possono essere eseguite individualmente o in gruppi.42
1ter La terapia medica di allenamento inizia con un’introduzione all’allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. È preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.43
2 L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione medica.44
3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
4 Se la fisioterapia dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione.45
5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195946 su l’assicurazione per l’invalidità, i costi per la continuazione di una fisioterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.47
39 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
40 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 885).
41 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
42 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
43 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202539).
44 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
45 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
46 RS 831.20
47 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).