Ordinanza
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Art. 15 Protezione in caso di errata o mancata classificazione
1 Chiunque presume o constata che informazioni sono state manifestamente classificate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, ne assicura la protezione fino al momento della modifica della classificazione. 2 Egli avvisa senza indugio l’autore. Quest’ultimo adotta immediatamente le misure necessarie. |