Ordinanza
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Art. 16 Comunicazione in caso di perdita, abuso o pericolo
1 Chiunque constata che informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono andate perse o sono state oggetto di abuso, adotta misure di protezione e informa senza indugio il superiore, l’autore e gli organi di sicurezza competenti. 2 L’autore adotta immediatamente le misure necessarie d’intesa con gli organi di sicurezza competenti. |