Ordinanza
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Art. 18 Prescrizioni in materia di trattamento
1 Il trattamento di informazioni classificate e le operazioni con pertinenti supporti di informazioni sono disciplinati nell’allegato. 2 La Conferenza dei segretari generali emana prescrizioni in materia di trattamento.8 3 Essa disciplina le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia conformemente alle loro esigenze; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni ai sensi della presente ordinanza.9 4 La Cancelleria federale disciplina il trattamento di informazioni classificate SEGRETO nel quadro della procedura di corapporto secondo l’articolo 15 della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni secondo la presente ordinanza.11 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). 10 RS 172.010 11 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3543). |