Ordinanza
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Art. 20 Comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 12
1 Gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria formano il comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (comitato di coordinamento). 2 Il comitato di coordinamento ha i compiti seguenti:
3 D’intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale, il comitato di coordinamento emana un proprio regolamento interno e un regolamento interno per l’organo di coordinamento. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207). 13 Nuovo testo giusta il n. I del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1341). |