Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per: - a.
- informazioni:
registrazioni su supporti di informazioni e comunicazioni verbali; - b.
- supporti di informazioni:
supporti di informazioni di qualsivoglia genere, segnatamente documenti e supporti di dati testuali, di immagini, di dati sonori o di altri dati; sono parimenti considerati supporti di informazioni i materiali intermedi, segnatamente le bozze; - c.
- trattamento:
qualsivoglia operazione avente come oggetto delle informazioni, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati; segnatamente la produzione, l’utilizzazione, l’elaborazione, la copiatura, il conferimento di possibilità di accesso, la comunicazione, la trasmissione, il prendere atto, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione; - d.
- autore:
persona, unità amministrativa, comando o mandatario che produce informazioni classificate; - e.
- detentore di segreti:
persona cui sono confidate informazioni classificate; - f.
- classificare:
valutare un’informazione concreta sulla base del catalogo di classificazione (art. 8), contrassegnandola formalmente con una menzione di classificazione; - g.
- declassificare:
sopprimere la menzione di classificazione dopo che l’informazione ha cessato di essere degna di protezione; - h.
- sistemi informatici e di telecomunicazione:
i sistemi nonché le applicazioni e le raccolte di dati presenti nei sistemi; - i.
- sicurezza informatica:
la sicurezza informatica garantisce la confidenzialità, la disponibilità, l’integrità e la verificabilità nell’ambito del trattamento elettronico di informazioni; - j.
- codificazione:
impiego di trasposizioni e di nomi di copertura; - k.
- crittaggio:
trasformazione tecnica di testi in chiaro, di qualità conforme allo stato della tecnica.
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