Ordinanza
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Art. 4 Livelli di classificazione
1 Chiunque redige o pubblica informazioni degne di protezione le assegna a uno dei livelli di classificazione seguenti, conformemente al livello di protezione che occorre loro accordare:
2 Se singoli supporti di informazioni sono riuniti fisicamente in una collezione, occorre verificare se quest’ultima deve essere classificata o assegnata a un livello di classificazione più elevato. |