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Art. 15 Designazione delle norme tecniche armonizzate
(art. 12 cpv. 1 LProdC) 1 L’UFCL designa nel Foglio federale il titolo delle norme armonizzate, il riferimento e l’indicazione dell’ente presso cui sono ottenibili e aggiorna regolarmente l’elenco. 2 L’elenco contiene anche indicazioni sul periodo in cui, oltre a una specifica tecnica esistente, è possibile usare la norma armonizzata designata (periodo di coesistenza). A tal fine, vale quanto segue:
3 Alla data di designazione della norma tecnica armonizzata di cui all’allegato 1, gli organismi di normalizzazione nazionali sono tenuti a introdurre le norme tecniche armonizzate quale unica norma applicabile per il pertinente ambito normativo. 4 Se nello stesso ambito normativo di una norma tecnica armonizzata, designata secondo il capoverso 1, esistono norme nazionali, queste devono essere abrogate dagli organismi di normalizzazione nazionali con la fine del periodo di coesistenza. 5 Con la designazione sono inoltre applicabili i seguenti elementi che eventualmente possono essere contenuti in una norma tecnica armonizzata:
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