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Art. 33 Nomina di organismi di valutazione tecnica
(art. 17 cpv. 7 LProdC) 1 Alla procedura per la nomina di ulteriori organismi di valutazione tecnica vanno applicate, per analogia, le disposizioni sulla designazione degli articoli 26–37 OAccD12. 2 L’UFCL comunica alla SECO, ai fini della notifica, la denominazione, l’indirizzo e le aree di prodotto per le quali è stato nominato l’organismo di valutazione tecnica. 3 L’UFCL controlla le attività e la competenza degli organismi di valutazione tecnica nominati, per analogia, secondo il capitolo 3 OAccD e li valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui all’allegato 2 dell’ARR e all’allegato 6. 4 Se un organismo di valutazione tecnica non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 32 capoverso 2, l’UFCL ritira la nomina di tale organismo di valutazione tecnica per la pertinente area di prodotto. 5 L’UFCL adotta orientamenti per la valutazione degli organismi di valutazione tecnica. 6 I capoversi 2, 3 e 5 si applicano per analogia anche all’organismo di valutazione tecnica ufficiale di cui all’articolo 31. 12 RS 946.512 |