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Art. 5 Procedure semplificate per determinare il prodotto-tipo
(art. 6 cpv. 3 lett. a LProdC) 1 In conformità con la specifica tecnica armonizzata designata applicabile o con l’atto normativo designato applicabile secondo l’articolo 3 lettera b, un fabbricante, riguardo a una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che immette in commercio, può dichiarare senza ulteriore esame o calcolo che il prodotto corrisponde a un dato livello o a una data classe di prestazione. 2 Il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova ottenuti per un altro prodotto, o su parte di essi, se:
3 In un caso di cui al capoverso 2 l’altro fabbricante rimane responsabile dell’esattezza, dell’affidabilità e della stabilità dei risultati di prova. 4 Il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova dell’insieme o del componente a lui forniti, o su parte di essi, se:
5 In un caso di cui al capoverso 4 il fornitore rimane responsabile dell’esattezza, dell’affidabilità e della stabilità dei risultati di prova. 6 In caso di procedura semplificata di cui ai capoversi 1, 2 e 4, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione adeguata di rispettare le condizioni della procedura scelta. 7 Se il prodotto da costruzione di cui ai capoversi 1, 2 e 4 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 di cui all’allegato 2 numero 1, la documentazione richiesta al capoverso 6 è verificata da un organismo di certificazione del prodotto di cui all’allegato 2 numero 2.1. |