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Art. 31 Organismo di valutazione tecnica ufficiale
(art. 17 cpv. 2 LProdC) 1 L’organismo di valutazione tecnica ufficiale è il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa). Esso deve essere membro dell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica. 2 Esso rilascia valutazioni tecniche europee in tutte le aree di prodotto di cui all’allegato 5. |