Art. 10 Verifica dei dati
1 I Cantoni hanno accesso alle informazioni contenute nel registro riservato (art. 5 cpv. 3) e riguardanti aziende con impianti di cui all’allegato 1 situati sul loro territorio. 2 Verificano se:
3 Qualora constatino che i requisiti fissati nella presente ordinanza non sono rispettati, i Cantoni informano l’UFAM entro tre mesi dalla scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4. L’UFAM ordina le misure necessarie. |