Ordinanza
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Art. 2 Collaborazione della Confederazione
1 I Cantoni sottopongono i piani all’Ufficio federale delle strade3 (Ufficio federale):
2 Simultaneamente presentano all’Ufficio un rapporto su:
3 Il Consiglio federale chiede il parere dei servizi federali interessati. Li coordina e li commina al Cantone. 4 L’articolo 10 della LPS (considerazione, sostituzione) non è applicabile ai percorsi pedonali e ai sentieri che non soddisfano le esigenze della LPS. 3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). |