Ordinanza
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Art. 4 Sistemazione e preservazione
1 I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani. 2 L’Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri. 3 Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all’articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente. |