Ordinanza
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Art. 8 Doveri dei servizi federali
1 I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regìa) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:
2 I servizi federali sottopongono per parere ai Cantoni i progetti che toccano i percorsi pedonali e i sentieri figuranti nei piani. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.6 4 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704). 6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). |