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Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP)
del 24 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 12Trattamento di dati personali
1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, la Segreteria di Stato DFAE è autorizzata a trattare dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni penali o amministrativi nonché altri dati personali, se riguardano le persone seguenti:
a.
i membri della direzione e degli organi di sorveglianza;
b.
il personale dell’impresa;
c.
l’impresa interessata;
d.
il mandante e il destinatario della prestazione nei limiti fissati dall’articolo 5.
2 Possono essere trattati i dati personali seguenti:
a.
cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità delle persone interessate;
b.
tutti i dati personali dell’impresa;
c.
tutte le indicazioni concernenti l’attività dell’impresa.
3 La Segreteria di Stato DFAE è inoltre autorizzata a trattare i seguenti dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni penali o amministrativi:
a.
cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità della persona interessata;
copia della sentenza e ogni altra informazione ad essa correlata.
4 I dati personali e i dati degni di particolare protezione sono offerti per archiviazione all’Archivio federale 15 anni dopo l’ultimo trattamento (art. 21 della LF del 19 giu. 199220 sulla protezione dei dati).