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Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP)
del 24 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 8bDecisione nel quadro della procedura d’esame 18
1 La Segreteria di Stato DFAE decide in merito a un eventuale divieto dell’attività notificata d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il competente servizio del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.
2 Se la Segreteria di Stato DFAE, la SECO e il competente servizio del DDPS non giungono a un’intesa o se constatano che l’attività notificata ha una grande portata sul piano della politica estera o di sicurezza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottopone il caso al Consiglio federale per decisione.
3 In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, le autorità interessate possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la Segreteria di Stato DFAE a decidere autonomamente.
18 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323).