Ordinanza
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Art. 11 Obblighi degli organizzatori di offerte G+S
1 Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso o del campo. 2 Se constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza nella realizzazione dell’offerta, l’organizzatore di un’offerta G+S adotta i provvedimenti che ritiene necessari e informa l’autorità cantonale competente per lo svolgimento delle attività G+S. Se constata un crimine o un delitto, informa le autorità di perseguimento penale. 3 Gli organizzatori di offerte G+S informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell’attività sportiva e richiamano la loro attenzione sull’utilità di un’assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile. |