Ordinanza
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Art. 22 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S
1 Nel quadro dei contributi massimi stabiliti dal DDPS l’UFSPO versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per lo svolgimento delle offerte G+S e per i coach G+S. 2 I contributi sono concessi se:
2bis Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus in corsi G+S non si può rispettare il numero minimo richiesto di attività, l’UFSPO concede contributi; i contributi sono concessi per le attività effettivamente svolte.23 3 Nel quadro dei crediti stanziati e degli importi massimi stabiliti dal DDPS l’UFSPO stabilisce i contributi nel singolo caso. 4 Può concedere contributi straordinari a determinate offerte di sport per bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettere a–e se queste:
5 Gli organi che accordano l’autorizzazione sono:
6 ...26 23 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 1757). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589). 26 Abrogato dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). |