Ordinanza
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Art. 69 Contributi per la ricerca
1 Su richiesta e nel quadro dei crediti stanziati il DDPS può accordare contributi a istituti di ricerca pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca che siano in stretta relazione con questioni attuali di politica dello sport e della promozione dello sport in generale. 2 I contributi sono di regola accordati per un massimo di tre anni e ammontano al massimo al 70 per cento dei costi dichiarati e riconosciuti caso per caso dal DDPS. 3 Se il DDPS approva la concessione di un contributo per la ricerca, stipula un contratto con il richiedente. Il DDPS può subordinare la concessione dei contributi a condizioni. |