Ordinanza
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Art. 80a Equipaggiamento dei collaboratori dell’UFSPO 69
1 L’UFSPO può consegnare ai propri collaboratori capi d’abbigliamento uniformi per renderli riconoscibili, in particolare nelle attività di formazione o in altre attività svolte a contatto con terzi. 2 Può consegnare ai propri collaboratori un’attrezzatura sportiva personale, per quanto essa sia necessaria all’adempimento dei rispettivi compiti professionali. 69 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). |