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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° dicembre 2020)
Art. 9Requisiti specifici per le singole discipline sportive G+S e i gruppi di utenti
1 Per i singoli gruppi di utenti il DDPS stabilisce:
a.
la durata minima dei corsi e dei campi;
b.
il numero minimo di lezioni o attività per ciascun corso o campo;
c.
la durata minima delle singole lezioni o attività.
2 Per i corsi e i campi G+S delle singole discipline sportive stabilisce il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni monitore G+S.
3 Nei limiti previsti dall’articolo 6 capoverso 3 LPSpo, l’UFSPO può limitare l’età dei partecipanti per determinate discipline sportive, attività o gruppi di utenti.13
4 L’UFSPO definisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento di offerte G+S nelle singole discipline sportive, attività o nei singoli gruppi di utenti.14
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).