Ordinanza
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Art. 54a Aiuti finanziari per le offerte di formazione e perfezionamento
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro per la concezione, lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e perfezionamento destinate ai docenti di educazione fisica come pure dei relativi media didattici. 2 Le offerte di formazione e perfezionamento devono essere intese ad ampliare o sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione fisica. Possono concernere uno o più gradi di formazione. 3 Esse devono:
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