Ordinanza
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Art. 63a Adattamenti dei cicli di studio durante la pandemia di COVID-19 56
1 La SUFSM può svolgere con altre modalità, rispondenti agli obiettivi del ciclo di studio, cicli di studio, perfezionamenti e verifiche delle competenze, che a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus non è stato possibile svolgere rispettando le indicazioni previste nei rispettivi manuali in merito a contenuti, scadenze, forma e entità. Può adattare l’accertamento dell’idoneità per l’ammissione agli studi. 2 La direzione degli studi può consentire di ripetere una verifica delle competenze già ripetuta e giudicata insufficiente se la verifica delle competenze o l’insegnamento ad essa relativo si sono tenuti secondo gli adattamenti di cui al capoverso 1. 3 Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus gli studenti devono spostare o annullare la partecipazione all’insegnamento o le verifiche delle competenze, ritirarsi o non comparire, non ci sono per loro conseguenze finanziarie in merito agli emolumenti. 4 Gli studenti che a seguito di un impiego nel quadro dell’esercito, della protezione civile o del servizio civile sostitutivo comandato per la lotta al coronavirus si sono dovuti assentare dalle lezioni per più di tre settimane hanno il diritto di chiedere il congedo per il semestre in corso. Le tasse universitarie pagate sono rimborsate. 56 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 1757). |