Ordinanza
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Art. 20a Sospensione e revoca dei riconoscimenti in relazione a reati 32
1 Nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2 LPSpo l’UFSPO, su denuncia o d’ufficio, sospende con effetto immediato il riconoscimento quale quadro. 2 Al termine del procedimento penale l’UFSPO decide per l’abolizione della sospensione o per la revoca del riconoscimento. 32 Introdotto dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). |