Ordinanza
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Art. 28
1 L’UFSPO procura gli strumenti didattici necessari alla formazione o li pubblica esso stesso, distribuendoli gratuitamente o a pagamento. 2 L’UFSPO può organizzare corsi di formazione per persone che curano le attività di G+S nei Cantoni o nell’ambito di organizzazioni private. 3 Può mettere a disposizione materiale per lo svolgimento di offerte G+S e per la formazione dei quadri e offrire prestazioni in natura. 4 Può assumersi le spese di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici sostenute dai partecipanti, dai monitori e dal personale ausiliario della formazione dei quadri per recarsi ai corsi di formazione e formazione continua.51 5 ...52 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). 52 Abrogato dal n. I dell’O del 20 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841). |