Ordinanza
|
Art. 45a Impianti sportivi dell’UFSPO 69
1 Nei limiti in cui non siano necessari per uso proprio, a pagamento e secondo la disponibilità l’UFSPO mette gli impianti sportivi e le infrastrutture dei propri centri di corsi e di formazione a disposizione di:
2 Può mettere gratuitamente i propri impianti sportivi a disposizione di scuole e società sportive con sede nel Comune in cui si trovano gli impianti sportivi. 3 Può aprire al pubblico singoli impianti sportivi e infrastrutture, gratuitamente o a pagamento. 69 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). |