Ordinanza
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Art. 72 Manifestazioni e congressi sportivi internazionali
1 La partecipazione della Confederazione alle spese per la candidatura o la realizzazione di manifestazioni sportive internazionali è possibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
2 Il contributo ammonta al massimo alla metà dell’importo computabile concesso complessivamente alla manifestazione dai Cantoni e dai Comuni. Il DDPS stabilisce l’importo computabile. 3 L’ammontare dell’importo si fonda su:
4 Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento della manifestazione, la partecipazione ai costi può essere maggiore. 5 Per il sostegno ai congressi internazionali dedicati allo sport sono applicabili per analogia i capoversi 1 lettere a e b nonché 2 e 3. |